Art. 17.
(Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni).

      1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare al comune, in doppia copia insieme alla denuncia di

 

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inizio dei lavori relativi alle opere di cui all'articolo 16, il progetto delle opere stesse corredato da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della presente legge.
      2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non siano state presentate al comune prima dell'inizio dei lavori, il sindaco, fatta salva la sanzione amministrativa di cui all'articolo 23, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del citato adempimento.
      3. La documentazione di cui al comma 1 deve essere compilata secondo le modalità stabilite, con proprio decreto, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
      4. Una copia della documentazione di cui al comma 1 è conservata dal comune ai fini dei controlli e delle verifiche di cui all'articolo 22.
      5. La seconda copia della documentazione di cui al comma 1, restituita dal comune con l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori ovvero all'esecutore dei lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori sono responsabili della conservazione di tale documentazione in cantiere.